STATUTO - Arcieri Thyrus Terni

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Pubblicato da - 25/4/2020
Trofeo Narnia 2019
13-14/07/2019 si è svolto il 1° Trofeo Narnia organizzato dagli Arcieri Thyrus Terni
Pubblicato da - 14/7/2019
Ternitoday.it parla di NOI
Il sito www.ternitoday.it ha scritto un articolo sulla nostra Società:

Arcieri Thyrus tra i migliori d’Italia nel settore giovanile
Pubblicato da - 13/7/2019
STATUTO
(di Associazione non riconosciuta)

Articolo - 1 Denominazione e sede sociale
1. E’ costituita con sede in Terni (TR) Via Mario Rapisardi n°8   un’Associazione sportiva, ai sensi degli art. 36 e ss. Codice Civile   denominata “ Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri Thyrus”
Articolo - 2 Scopo
1.L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell’Associazione   non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di   gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2.L’Associazione, ha per finalità lo sviluppo, la diffusione e la propagazione del tiro   con l’arco in tutte le sue componenti, sportive, agonistiche,   amatoriali, didattiche, scientifiche e le attività ad esse connesse. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà,   tra l’altro, svolgere attività di gestione, conduzione e manutenzione   ordinaria degli impianti e attrezzature sportive abilitate alla pratica   del tiro con l’arco, nonché allo svolgimento dell’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento alla pratica della   medesima disciplina sportiva. Nella sede l’Associazione potrà svolgere   attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa la gestione   di un posto di ristoro. Per il raggiungimento degli scopi,   l’Associazione agirà con ogni mezzo di promozione ritenuto idoneo ed in   particolare mediante l’organizzazione e la partecipazione a   manifestazioni, a competizioni sportive, a convegni e incontri atti a   sensibilizzare l’opinione pubblica alle finalità associative.
3.E’ caratterizzata altresì dalla democraticità e uguaglianza dei diritti   degli associati, dall’elettività delle cariche associative e   dall’obbligatorietà del bilancio. L’Associazione si avvarrà   prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite, dei   propri aderenti; non assumerà lavoratori dipendenti né si avvarrà di   prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare   funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue   attività.
4.L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell’ordinamento generale dello Stato Italiano e dell’ordinamento sportivo; si conforma   alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del   Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai   regolamenti della FITARCO, e a quelli delle Federazioni e Organismi   Internazionali cui quest’ultima è affiliata o aderente.
5.L’Associazione s’impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari,   che gli organi competenti della FITARCO dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in   tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare, attinenti   l’attività sportiva.
6.Costituiscono, quindi, parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e   dei Regolamenti della FITARCO nella parte relativa all’organizzazione o   alla gestione delle Società affiliate.
7.L’Associazione s’impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti e dei tecnici tesserati, al fine di nominare il loro rappresentante con   diritto di voto nelle assemblee federali. Nel caso in cui il numero di   atleti o tecnici non consenta lo svolgimento di dette assemblee, il   rappresentante, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai   Regolamenti della FITARCO, è nominato dal Consiglio Direttivo   dell’Associazione.
Articolo - 3 Durata:
1.La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta   solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
Articolo - 4 Domanda d’ammissione
1.Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa   iscrizione alla stessa. E’ espressamente escluso ogni limite sia   temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti   che ne derivano.
2.Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne fanno richiesta e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta   conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine   sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia   indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del   prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
3.Tutti coloro i quali intendono far parte dell’Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

4.L’iscrizione a socio  viene ratificata al primo Consiglio Direttivo utile, l’eventuale diniego deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’ Assemblea generale.

5.In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.   L’esercente patria potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il   minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione rispondendo   verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
6.La quota associativa non può essere trasferita a terzi.
Articolo - 5 Diritti dei soci:
1.Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell’ammissione, del diritto di   partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e   passivo. Tale diritto sarà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile che si svolgerà dopo il raggiungimento della maggiore età, purché iscritto da almeno 6 mesi.

2.Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’Associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo articolo 13.
3.La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette da   Consiglio Direttivo e la Sede sociale, gli impianti adibiti alla pratica del tiro con l’arco e ad usare le attrezzature comuni, secondo le norme stabilite dall’apposito regolamento.
Articolo - 6 Decadenza dei Soci
1.I Soci cessano di appartenere all’Associazione nei seguenti casi:
a) dimissione volontaria.
b) morosità protrattasi per oltre tre mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa.
c) Radiazione, deliberata dalla maggioranza degli elementi il Consiglio   Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute   disonorevoli entro e fuori dell’Associazione, o che con la sua condotta   costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
d) Scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 24 del presente Statuto.
2.Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall’Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla   quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in   contraddittorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti. Il   provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea.
3.L’Associato radiato non può essere più riammesso.
Articolo - 7 Organi
1.Gli organi sociali sono:
a) l’Assemblea generale dei soci,
b) il Presidente,
c) il Consiglio Direttivo.
Articolo - 8 Assemblea generale dei soci
1.L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed      è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente   convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le   deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli   associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2.La convocazione dell’assemblea ordinaria potrà essere richiesta al   Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta, che   propone l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto   da parte del Consiglio Direttivo che vi provvede nei tempi e modi   previsti dal successivo Art. 10, e comunque non oltre 30 giorni dalla   richiesta. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere   richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio   Direttivo.
3.L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, in ogni   caso, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli   associati.
4.Le assemblee sono generalmente presiedute dal Presidente del Consiglio   Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone   legittimamente intervenute all’assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5.L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nell’assemblea   con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6.L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’assemblea sia redatto da un notaio.
7.Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l’ordine delle votazioni.
8.Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal   Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due   scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio   Direttivo a garantirne la massima diffusione.
Articolo - 9 Diritti di partecipazione
1.Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie   dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota   annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di   esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2.Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta non più di 1 associato.
Articolo - 10 Compiti dell’Assemblea
1.La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima   dell’effettuazione, mediante affissione di avviso nella sede   dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo   posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione   dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora   dell’adunanza e l’elenco delle materie trattate.
2.L’assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per   l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del   bilancio preventivo.
3.L’assemblea elettiva deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, a   scadenza del mandato o per la sostituzione dei membri, come previsto dal presente Statuto, per eleggere i componenti del Consiglio direttivo nel numero disciplinato dal successivo Art. 13 e in ogni caso il   Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, con funzioni di   tesoriere, del sodalizio.
4.L’assemblea viene informata sugli indirizzi e sulle direttive generali   dell’Associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti   sociali deliberati dal Consiglio Direttivo.
Articolo - 11 Validità delle Assemblee
1.L’assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la   presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di   voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei   presenti. Ogni socio ha diritto a un voto.
2.L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando   sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e   delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3.Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che   l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia   il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei   presenti.
Articolo - 12 Assemblea straordinaria
1.L’assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno   quindici giorni prima dell’adunanza mediante affissione di avviso nella   sede dell’Associazione e contestuale comunicazione agli associati a   mezzo posta ordinaria elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione   dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora   dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2.L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e   modificazione dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali   elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’Associazione, scioglimento dell’Associazione e modalità di liquidazione.
Articolo - 13 Consiglio Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri che è stabilito   dall’assemblea fino ad un massimo di 6 eletti dall’assemblea. Tutti gli   incarichi sociali s’intendono a titolo gratuito. Il Consiglio dura in   carica 4 anni (coincidente con il quadriennio olimpico)ed i suoi   componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni saranno adottate a   maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2.Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle   quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano la medesima   carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della FITARCO, non abbiano riportato condanne passate in   giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da   parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali   ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi   complessivamente intesi non superiori ad un anno.
3.Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della   maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4.In caso di parità il voto del Presidente è determinante.
5.Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità devono risultare da   un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal   segretario. Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli   associati, con le formalità, ritenute più idonee dal Consiglio   Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.
6.Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, si   assenti per tre riunioni consecutive, decade dalla carica.
Articolo - 14 Dimissioni
1.Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell’esercizio   venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del   Consiglio, i rimanenti provvederanno all’integrazione del Consiglio con   il subentro del primo candidato non eletto alla carica di consigliere,   in ordine di votazioni, a condizione che abbia riportato almeno la metà   delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente   eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il   Consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima   assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i   mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri   sostituiti.
2.Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal   Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà   avvenire alla prima assemblea utile successiva.
3.Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica   qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la   maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente. Al verificarsi   di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo   l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino   alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla   gestione dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, le funzioni   saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Articolo - 15 Convocazione Direttivo
1.Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne è fatta richiesta da almeno la metà dei   Consiglieri, senza formalità.
2. la convocazione del Consiglio direttivo avverrà minimo 7 giorni prima   dell’effettuazione, mediante comunicazione con posta elettronica o   convocazione firmata a mano. Nella convocazione del Consiglio Direttivo   devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e   l’elenco delle materie trattate.
Articolo - 16 Compiti del Consiglio Direttivo
1.Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b)redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea;
c)fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l’anno e convocare l’assemblea straordinaria nel rispetto delle norme dell’Art.8 e seguenti del presente Statuto;
d)redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
e)adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
f)attuare le finalità previste dallo Statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
g)stipulare atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
h)stipulare contratti di gestione, di locazione, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto, di permute, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni
varie ed in particolare accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, formare commissioni e/o gruppi di lavoro, per la gestione delle strutture ricreative   dell’Associazione, e commissioni sportive e comunque sono demandati al   Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;
i)nominare il rappresentante dei tecnici o degli atleti al verificarsi della previsione di cui all’Art.2, c7 di questo Statuto;
j)nominare tecnici, animatori, specialisti per lo svolgimento delle attività societaria e pratica sportiva
Articolo - 17 Il Presidente
1.Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige l’Associazione e   ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri   organi sociali; (ne è il legale rappresentante per ogni evenienza).
Articolo - 18 Il Vicepresidente
1.Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o   impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali sia   espressamente delegato.
Articolo - 19 Il Segretario
1.Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del   Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla   corrispondenza e si incarica della custodia dei libri sociali
a) redige i verbali delle riunioni, cura le pratiche amministrative   riguardanti le attività agonistiche aggiornando il libro dei Soci;
b) coadiuva il Presidente e la sezione contabilità nel reperire gli   elementi necessari per redigere il bilancio consuntivo annuale e quello   preventivo;
c) i verbali sono riportati in apposito libro verbali consiglio, anche in   forma di pagine disgiunte, custodito dal Segretario dell’Associazione.
Articolo - 20 Il Rendiconto
1.Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo entro il 30 novembre   dell’anno che precede l’esercizio finanziario e consuntivo entro il 31   marzo dell’anno seguente l’esercizio finanziario da sottoporre   all’approvazione dell’ assemblea ordinaria da convocare entro il 30   aprile. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva   situazione economica/finanziaria dell’Associazione.
2.Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in   modo veritiero e corretto, la situazione patrimoniale ed   economica/finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio   della trasparenza nei confronti degli associati.
3.Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria che riporta all’ordine del   giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di   tutti gli associati, copia del bilancio stesso.
Articolo - 21 Anno sociale
1.L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Articolo - 22 Fondo comune
1.I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate   annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed   associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle   attività organizzate dall’Associazione.
Articolo - 23 Clausola Compromissoria
1.Tutte le controversie insorgenti tra l’Associazione ed i soci e tra i soci   medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza degli Organi e delle norme che disciplinano la giustizia in seno alla FITARCO, definiti dal   suo Statuto e dai regolamenti che ne discendono.
Articolo - 24 Scioglimento
1.Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, e validamente costituita con   la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con   l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei   soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere   presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con esclusione   delle deleghe.
2.L’assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, sentita   l’autorità preposta, in merito alla destinazione dell’eventuale residuo   attivo del patrimonio dell’Associazione.
3.La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra   Associazione denominata ASD Gymnica Terni, che persegua finalità   analoghe ovvero a fini sportivi, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art. 3 comma 190, L. 23.12.1996 n° 662, fatta salva diversa   destinazione imposta dalla legge.
Articolo - 25 Norma di rinvio
1.Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti della FITARCO cui   l’Associazione è affiliata ed in subordine le norme del codice civile.
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